LE COMPETENZE DEGLI ORGANI Il Consiglio rappresenta la comunità provinciale, ha un ruolo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo nei riguardi degli altri Organi di governo. Esso, che è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, adempie alle funzioni demandategli dalla Legge e dallo Statuto per mezzo delle norme contenute nel proprio Regolamento di funzionamento. Il Consiglio, in particolare, partecipa alla definizione e all’adeguamento delle linee programmatiche, presentate dal Presidente della Provincia, relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato apportandovi eventuali modifiche e integrazioni. Ogni sei mesi, poi, in seduta straordinaria, verifica l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e degli Assessori. La convocazione delle sedute spetta al Presidente o a chi legalmente lo sostituisce. I consiglieri sono organizzati in Gruppi consiliari presieduti da un Capogruppo. Lo Statuto prevede, infine, l’istituzioni di Commissioni permanenti costituite in seno al Consiglio provinciale, con criterio proporzionale, per coadiuvare l’assemblea nei suoi lavori. Il Presidente rappresenta l’intera provincia e, come il Consiglio, dura in carica 5 anni. Non è rieleggibile dopo due mandati consecutivi. Insediandosi, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. È presente nelle cerimonie ufficiali con una fascia di colore azzurro che reca gli stemmi della Repubblica e della Provincia. Il Presidente neoletto, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche di mandato. È l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia e in questa sua precisa qualità egli rapresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta, attribuisce le competenze agli assessori e li coordina mantenendo l’unità di indirizzo politico. Come responsabile dell’amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni. Il Presidente, infine, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. A tal fine, attribuisce gli incarichi dirigenziali e ha il potere di nomina del Segretario Generale e del Direttore Generale dell’Ente. La Giunta esplica la sua collaborazione con il Presidente nel governo della Provincia per mezzo di deliberazioni assunte collegialmente. Essa compie tutti gli atti che non ricadano nelle competenze del Presidente o degli organi di decentramento. Sul piano politico, è chiamata a svolgere attività propositiva e di impulso verso l’assemblea consiliare; sul piano amministrativo ha il potere di emanare direttive per indirizzare l’attività gestionale dei dirigenti. Nel loro lavoro, il Presidente e la Giunta possono trovarsi di fronte a un voto contrario del Consiglio su una loro proposta senza che ciò ne comporti le dimissioni. Essi cessano dalla carica soltanto davanti a una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario, che reggerà l’Ente fino alla nomina dei nuovi organi. La Giunta decade e il Consiglio è sciolto anche in caso di impedimento o di rimozione del Presidente. Le sue dimissioni, invece, portano allo scioglimento dell’assemblea e alla nomina di un Commissario.
|