Confederazione Italiana Agricoltori

scheda 2383

 
GERARCHIA
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IDENTIFICAZIONE
ID SCHEDA2383
UNITÀ DI DESCRIZIONE
LivelloFascicolo
Titolo proprio"Colonie miglioratorie"
DATAZIONE
Da1969
A1969
 
CONTENUTO E STRUTTURA
CONTENUTO
ContenutoColonia miglioratoria: bozze di studi e materiale tecnico. Nota giuridica "Professionalità e cooperazione"; risposta al questionario predisposto dalla Commissione lavoro del CNEL sulla revisione del libro V Codice Civile; Petizione del movimento dei coloni, mezzadri, compartecipanti e dei loro familiari per la trasformazione degli attuali contratti di affitto; Memoria difensiva aggiunta per un'assistita e difesa dall'avv. De Feo; Osservazioni dell'Alleanza nazionale dei contadini sull'enfiteusi e sui contratti a miglioria in relazione ai chiarimenti della Corte Costituzionale con l'ordinanza 12 dicembre 1967; Bozza della nota per le Alleanze regionali e provinciali di Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia; Bozze "Sulla durata dell'affitto al coltivatore diretto" (proposte comitato ristretto Camera). Rassegna stampa della rubrica "Note Giuridiche tenuta da A. De Feo" sulla rivista Nuovo diritto agrario, titoli: "I diritti del colono" (10/03/1969 n. 4; "Contratti miglioratori" (n. 11, 25/06/1969); "Le enfiteusi nuove" (10-07-1969 n. 12); "Miglioratori in Puglia" (s.d.).
 
UBICAZIONE
UBICAZIONE FSICA
Unità di conservazione181
 
NOTE
NOTE GENERALI
NoteI diritti del colono: la legge prefascista garantiva ai contadini la completa direzione dell'azienda. Nel corso delle discussioni allora in atto sul diritto di iniziativa in materia di colonia parziaria, nella sua Rubrica De Feo confronta i precedenti consuetudinari e legislativi in maateria per far vedere come si era arrivati all'allora vigente regolamentazione giuridica, retta dal codice fascista del 1942. la trattazione parte dal codice civile del 1865, rimasto in vigore fino al 1942, per il suddetto codice il titolare dell'impresa colonica era il colono. infatti l'art. 1647 del vecchio codice del vecchio codice affermava che il colono è "colui che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore". Lo stesso articolo disponeva che "sono comuni a tale contratto le regole stabilite in generale per le locazioni di case, e in partcolare per la locazione dei fondi rustici". Come risultava da tali norme, il colono dal punto di vista dell'inquadramento giuridico era parificato all'affittuario e come tale aveva il diritto d'iniziativa imprenditoriale. Il concedente invece era invece parificato al locatore di fondi rustici, e come tale era un redditiero. A tale impostazione corrispondeva la situazione di fatto, perchè nella realtà i concedenti non si curavano della conduzione del fondo, ma si limitavano a percepire una rendita tanto più gravosa, in quanto le convenzioni e le consuetudini locali erano della massima esosità. Anche quando si trattava di migliorare il fondo, chi porvvedeva a sue spese e responsabilità era il colono, alle volte sotto forma di patto espresso (contratti a miglioria) , e le altre volte senza alcuna pattuizione. Attraverso tali miglioramenti il colono poteva così percepire un reddito maggiore sia pure a prezzo di fatiche enormi , mentre il concedente, senza spesa o con spesa minima aumentava cospicuamente la sua rendita. Principio autoritario. Il fascismo, imperniato sul prinicipio di autorità, con un tratto di penna ha tolto al colono il diritto di direzione e di impresa, attraverso la trasformazione del rapporto da locativo in associativo, e attraverso la direzione dell'impresa associata accordata per legge al concedente. Così il colono ha continuato a subire il peso delle esose clausole contrattuali , e per di più è stato maggiormente posto alla mercè del concedente, il quale interveniva, come interviene, solo quando gli fà comodo. Il problema da risolvere non è quimdi unicamente quello di difendere il colono dall'esosità padronale attraverso normev inderogabili che aumentino in suo favore le quote di riparto e che diminuiscano il carico delle delle spese.Tutto questo rimane insufficiente, e si deve invece ripristinare di diritto e dsi fatto, il potere di direzione del colono reso, reso più ampio attraverso il divieto di cluasole contrattuali che ne limitano la capacità direzionale e il diritto di fare le scelte produttive. Questo tanto più si impone , in quanto le necessità dell'agricoltura richiedono trasformazioni e investimenti di nuovo tipo, che spettano al colono per la dimostrazione delle sue capacità e per il suo giusto avvio alla proprietà della terra che lavora. Da un punto di vista giurico, il problema non è già di trasformare la colonia in affittto, ma di ripristinare il pieno diritto di impresa del colono , di renderlo più completo, in relazione alle attuali esigenze, attraverso il diritto di miglioria assistito dai pubblici finanziamenti, sino alla concentrazione nelle stesse mani della prorpietà, dell'impresa del lavoro.
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